Novità normative e giurisprudenziali
Cassazione Penale, Sez. III, 9 aprile 2026, n. 13024 – Rel. Pazienza
La Corte di cassazione ha affermato che, quando il pubblico ministero dispone il sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico, non è necessaria la successiva convalida del giudice.
Secondo la sentenza, il controllo preventivo richiesto dal diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-548/21, può essere esercitato anche dal pubblico ministero.
Quest’ultimo, infatti, opera quale autorità giudiziaria, nell’esercizio di funzioni pubbliche e nel rispetto delle regole previste dall’ordinamento, ritenute idonee a garantire anche i diritti della persona sottoposta alle indagini.
La questione, tuttavia, non può considerarsi definitivamente risolta, poiché esiste un diverso orientamento giurisprudenziale.
Secondo tale impostazione, il controllo preventivo sull’accesso ai dati dovrebbe essere affidato a un’autorità effettivamente terza, indipendente e imparziale rispetto a quella che conduce le indagini e richiede l’accesso.
Il pubblico ministero che dirige l’attività investigativa ed eventualmente esercita l’azione penale non avrebbe tali caratteristiche, poiché è direttamente coinvolto nell’indagine e assume la posizione di parte nel successivo processo (v. Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2026, n. 2218).
Novità normative e giurisprudenziali
Lesioni stradali gravi e stupefacenti: non basta la positività, occorre provare lo stato di alterazione
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 7 aprile 2026, n. 12779
Udienza del 5 febbraio 2026 - Relatore Branda
La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della configurazione dell’aggravante prevista dall’art. 590-bis c.p., non è sufficiente dimostrare che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti.
Secondo la disciplina applicabile al caso in esame, la condotta rilevante non consiste, infatti, nella semplice guida successiva all’assunzione di droga, ma nella guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il solo risultato positivo degli esami biologici, come l’analisi delle urine, può dimostrare una precedente assunzione, ma non prova automaticamente che il conducente fosse ancora alterato al momento dell’incidente.
Per affermare la responsabilità è quindi necessario accertare: 1) l’effettiva esistenza dello stato di alterazione psicofisica al momento del fatto; 2) il collegamento tra tale alterazione e l’assunzione di sostanze stupefacenti; 3) la presenza di elementi sintomatici concretamente rilevati nell’immediatezza del sinistro.
La Cassazione precisa inoltre che la sola verificazione dell’incidente non consente di presumere lo stato di alterazione, poiché una collisione può essere determinata da molteplici cause.
Anche la dinamica del sinistro può assumere valore indiziario soltanto quando evidenzi modalità di guida particolarmente anomale o abnormi, non spiegabili attraverso cause alternative ragionevoli.
Dunque, ai fini della configurazione dell’aggravante delle lesioni stradali gravi, commesse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non basta provare la precedente assunzione della sostanza ma occorre dimostrare che, al momento del sinistro, il conducente si trovasse in un effettivo stato di alterazione psicofisica causato da tale assunzione.
Novità normative e giurisprudenziali
Orientamento, oramai granitico, in tema di nesso causale nell’ambito della responsabilità medica.
Cassazione Penale, Sez. IV, 16 gennaio 2026 (u.p. 16 dicembre 2025), n. 1788 – Pres. Vignale – Ric. Ro. Pa.
In tema di reati omissivi impropri, soprattutto nel settore della responsabilità medica, l’accertamento del nesso causale esige un giudizio di alta probabilità logica, il quale può dirsi configurato qualora si accerti che, ipotizzata come realizzata la condotta doverosa omessa ed esclusi decorsi causali alternativi, l’evento non si sarebbe verificato con un elevato grado di credibilità razionale, dovendo tale valutazione fondarsi non solo su generalizzazioni scientifiche, ma anche sulle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla particolare attività svolta dal sanitario.
Novità normative e giurisprudenziali
La Corte costituzionale sulla violenza sessuale di gruppo: estensione della diminuente della minore gravità e messa alla prova per imputati minorenni
Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 202 – Pres. Amoroso – Red. Patroni Griffi
Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 203 – Pres. Amoroso – Red. Petitti
Sentenza n. 202 del 29 dicembre 2025. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., l’art. 609-octies c.p. nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Sentenza n. 203 del 29 dicembre 2025. È costituzionalmente illegittimo l’art. 28, comma 5-bis, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».
Novità normative e giurisprudenziali
Il dipendente di Poste Italiane che effettua la raccolta di BFP per conto di Cassa Depositi e Prestiti è un impiegato di pubblico servizio e, in quanto tale, responsabile del delitto di peculato.
Cassazione penale, Sezioni Unite, 16 ottobre 2025, n. 34036
Pres. Cassano – Est. Corbo – Ricorso avverso sentenza Corte app. Lecce, 27 febbraio 2023 – Rigetto
La Corte di cassazione ha affermato che, ai fini degli artt. 357 e 358 c.p., integra un pubblico servizio l’attività disciplinata da norme pubblicistiche o atti autoritativi che ne definiscano organizzazione, modalità operative, continuità, obbligatorietà e parità di accesso, prevedendo l’impiego di risorse pubbliche e vincoli sui contenuti e sui prezzi delle prestazioni.
Il pubblico servizio può essere svolto anche attraverso strumenti privatistici, quando essi siano inseriti in un modulo organizzativo predisposto per l’erogazione di prestazioni di interesse pubblico e con finalità di profitto recessiva rispetto all’obbligo di servizio.
In tale quadro, la raccolta del risparmio postale mediante libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, costituisce pubblico servizio. L’operatore addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste, pertanto, la qualità di incaricato di pubblico servizio.
Risponde di peculato, e non di truffa, l’incaricato di pubblico servizio che si appropri di somme o beni già detenuti in ragione del servizio, anche quando la condotta sia accompagnata da artifici o raggiri diretti ad agevolare l’appropriazione.